Per il nuovo test con l’apparecchiatura “alcol – blow” serve l’avviso della facoltà di nominare un difensore?

Per il nuovo test con l’apparecchiatura “alcol – blow” serve l’avviso della facoltà di nominare un difensore?
05 Novembre 2018: Per il nuovo test con l’apparecchiatura “alcol – blow” serve l’avviso della facoltà di nominare un difensore? 05 Novembre 2018

La Corte di Cassazione, sez. IV Penale, con sentenza n. 47761/18 (depositata in data 19 ottobre 2018), ha confermato la pronuncia emessa dalla Corte d’Appello di Catania in data 27 marzo 2018, che aveva ritenuto P.P. responsabile di guida in stato di ebbrezza, reato che era stato accertato in un primo momento con l’apparecchiatura detta alcol-blow, senza che gli fosse fatto avviso di nominare un difensore, e successivamente attraverso l’alccol-test.

Ci si chiede, quindi, se per l’alcol-blow sussista lo stesso obbligo di informare la persona da sottoporre al test del diritto di designare un difensore che è previsto per l’etilometro?

In relazione agli accertamenti non invasivi con l’apparecchiatura alcol-blow, afferma la Corte territoriale e conferma la Corte di Cassazione,  non necessita il previo avvertimento perché “in tema di disciplina della circolazione stradale, la polizia giudiziaria non ha l’obbligo di dare avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia alla persona sottoposta agli accertamenti qualitativi non invasivi e alle prove previsti dall’art. 186, comma terzo, cod. strada, in quanto gli stessi hanno funzione meramente preliminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro”.

In questo modo la Corte opera una distinzione tra gli accertamenti che rientrano tra quelli di cui all’art. 354 c.p.p. “accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone”, per i quali ai sensi dell’art. 356 c.p.p. il difensore deve essere avvisato, e quelli che, non avendo detta natura, non vi rientrano e quindi non necessitano di un preavviso.

In conclusione, l’accertamento attraverso alcol-blow avrebbe carattere meramente investigativo, non invasivo e ripetibile. In quanto tale, quindi, non sarebbe meritevole dell’avviso della facoltà di nominare un difensore, ma, laddove la stessa attività preliminare attraverso alcol-blow dovesse dare esito positivo, prima di procedere all’accertamento con etilometro, sussisterebbe invece tale, non tanto per l’invasività dell’accertamento, quanto per la sua irripetibilità.

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